Temeraria

Leggo qui che: “L’art. 96 del codice di procedura civile punisce l’autore della lite temeraria, ma in che modo? Con una sanzione blanda, quasi mai applicata, che si fonda su una valutazione tecnica «paghi questa multa perché hai disturbato il giudice per un fatto inesistente»”.

Poi leggo l’art. 96 (Responsabilità aggravata) del Codice di Procedura Civile: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza”.

Non ho studiato legge come la mia consorte, ma riesco a capire da solo che il risarcimento dei danni non è una blanda sanzione.

Mi è stato invece spiegato che il processo civile non prevede che il giudice agisca autonomamente, serve appunto l’istanza dell’altra parte, ma serve soprattutto la mala fede o la colpa grave di chi ha iniziato la lite temeraria.

La libertà di stampa (art. 21 della Costituzione) non vale né più né meno del diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 della Costituzione).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.