Come molti lavoratori dipendenti sapranno, anche le aziende con pi?? di 15 dipendenti licenziano, nonostante l'esistenza dell'articolo 18 e l'obbligo di reintegro serve principalmente a spostare verso l'alto l'asticella dell'indennit?? pecuniaria che si negozia con l'aiuto del delegato sindacale.
Non sono certo che tutti sappiano che nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda lo stipendio, la legge non ammette che ci si possa giustamente assentare dal lavoro (non mi paghi? e io non vengo pi?? a lavorare!), in questo caso il lavoratore risulterebbe assente ingiustificato e pertanto passibile di procedimento disciplinare.
Il mancato pagamento della retribuzione ?? ovviamente riconosciuto quale giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (art. 2119 del Codice Civile), ma dopo quanto tempo il ritardo nel pagamento dello stipendio diviene giusta causa di dimissioni? E' sufficiente una settimana? Quindici giorni? Un anno?
La legge (Statuto, CCNL, Codice Civile) non dice nulla in proposito, pertanto ci si affida alla giurisprudenza maggioritaria che ha individuato in due (2) mesi il ritardo necessario a configurare l'inadempienza contrattuale quale giusta causa di recesso.
Inoltre, sino all'emanazione della circolare n. 97 del 2003, l'INPS negava l'iscrizione alle liste di mobilit?? ai lavoratori che si fossero dimessi per giusta causa, anche in questo caso ?? dovuta intervenire la giurisprudenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002.
Mi domando per quale motivo le organizzazioni sindacali ed alcuni partiti politici vadano in escandescenza ogni qual volta viene ventilata l'ipotesi di abrogare il famigerato articolo 18 mentre non si preoccupano di far legiferare in merito al ritardo??oltre il quale al lavoratore ?? data la possibilit?? di dimettersi per giusta causa.